SISTRI: entrata in vigore sanzioni e partenza scaglioni dal 1 Settembre

mercoledì 27 luglio 2011 13.52.00 Categorie: Aggiornamenti legislativi

Come già anticipato, slitta al 1° giugno 2012 l’entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi. Questo è quanto dispone l'articolo 6 del DL Sviluppo convertito in legge il 7 luglio scorso in Senato.

Non si tratta di una proroga vera e propria, ma di un mandato al ministro dell'Ambiente ad adottare un provvedimento di proroga che consenta ai piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi di partire con il SISTRI non dal 2 gennaio 2012 (come previsto dal Dm 26 maggio 2011) ma dalla data che il ministro individuerà e che, in ogni caso, «non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

Fino alla nuova data, dunque, i soggetti interessati continueranno a operare con il criterio del 'doppio binario': registri e formulari obbligatori e possibilità di utilizzo del SISTRI. Restano invariati i termini previsti per gli altri operatori in particolare:

Quando Chi
1/09/2011
  1. produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di cinquecento dipendenti (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011);
  2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno più di cinquecento dipendenti;
  3. le Imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a tremila tonnellate;
  4. le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
1/10/2011
  1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da duecentocinquantuno a cinquecento dipendenti (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011);
  2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno tra duecentocinquantuno a cinquecento dipendenti;
  3. i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
  2/11/2011
  1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da cinquantuno a duecentocinquanta dipendenti (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n.. 52/2011);
  2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno tra cinquantuno a duecentocinquanta dipendenti;
  1/12/2011
  1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da undici a cinquanta dipendenti (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011);
  2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno tra undici e cinquanta dipendenti;
  3. le Imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a tremila tonnellate;
2/01/2012
  1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011).

*termine prorogato al 1° giugno 2012

 

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