RAEE: Produttori

Ai sensi della normativa nazionale è  “PRODUTTORE” di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) chi:

  • fabbrica o assembla e vende in Italia AEE recanti il proprio marchio;
  • rimarchia e vende in Italia AEE prodotte da altri fornitori;
  • immette per primo in Italia AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero:
    • importa una AEE da un qualsiasi paese europeo od extraeuropeo e la vende in Italia;
    • importa una AEE già distribuita in Italia da altri e la vende sul mercato italiano.

Il D.lgs 151/2005 all’art 3, lett. m., definisce:

"produttore": chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

  1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
  3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4,13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
  • Il D.Lgs 151/2005 per la gestione dei RAEE trasferisce la responsabilità dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla Pubblica Amministrazione ai produttori.

    In sintesi il produttore deve:

    • iscriversi al Registro AEE - Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
    • riportare sulle fatture il numero di iscrizione al Registro AEE entro 30 giorni dall'ottenimento;
    • comunicare periodicamente al Registro Nazionale i dati di vendita;
    • istituire sistemi di ritiro, trattamento, e recupero dei RAEE ( attraverso l'adesione ai sistemi collettivi);
    • etichettare i prodotti apponendo il "cassonetto barrato" (simbolo previsto dalla Norma EN 50419);
    • informare adeguatamente gli utenti sulla gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di tali rifiuti.

    DLa modalità di gestione e finanziamento dei rifiuti elettrici ed elettronici RAEE varia a seconda dell’appartenenza del rifiuto alla categoria domestica o a quella professionale.

    Il Dlgs.151/2005 definisce infatti due categorie:

    • RAEE domestici ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originati da nuclei domestici o ad essi assimilabili conferiti nei Centri di Raccolta comunali;
    • RAEE professionali ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le cui caratteristiche sono di uso esclusivo professionale;

    Per la gestione dei RAEE domestici storici, cioè derivanti da AEE immesse sul mercato entro il 31 Dicembre 2009, il produttore è obbligato ad iscriversi ad un sistema collettivo e, per il finanziamento della gestione,e la quota a suo carico è proporzionale alla quota di mercato che rappresenta, calcolata sulla base dei dati di vendita comunicati al Registro Nazionale dei produttori. 

    Per la gestione dei RAEE professionali storici, cioè derivanti da AEE immesse sul mercato entro il 31 Dicembre 2009, il produttore diventa responsabile solo nel caso in cui, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritiri una AEE storica del medesimo tipo e funzione, a prescindere dal marchio.

    Per la gestione dei RAEE nuovi, cioè derivanti da AEE immesse sul mercato a partire dal 1°Gennaio 2010, sia domestici sia professionali la responsabilità finanziaria della gestione è sempre a carico del produttore.

    Le sanzioni a carico del produttore, previste all’art 16 del D.lgs151/2005, sono le seguenti:

    • da 30.000 € a 100.000 €,per il produttore di AEE che non provvede all'iscrizione nell'apposito Registro Nazionale presso la CCIAA;
    • da 30.000 € a 100.000 €,per il produttore che non organizza il sistema di raccolta separata di RAEE;
    • da 2.000 € a 20.000 €,per il produttore di AEE che non comunica al Registro Nazionale i volumi di vendita;
    • da 2.000 € a 5.000 €,per il produttore che non fornisce le informazioni previste all'interno delle istruzioni per l'uso;
    • da 200 € a 1.000 €, per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato per il produttore che non appone il simbolo “cassonetto barrato” sulle AEE vendute;
    • da 200 € a 1.000 €, per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato per il produttore di AEE che non costituisce adeguata garanzia finanziaria nel momento in cui immette sul mercato detta AEE.

    ecoR'it è la soluzione unica per la gestione dei RAEE domestica e professionale.

    Il consorzio:

    • organizza e gestisce per conto dei propri associati un sistema integrato per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei RAEE, sostituendosi ai "produttori" per tutte le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di questi rifiuti;fornisce assistenza al Socio nella procedura di iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori, comunica allo stesso le nuove disposizioni di legge e ricorda le scadenze da rispettare per assolvere agli obblighi normativi;
    • non applica alcun ricarico sui costi di logistica e trattamento

    ecoR'it fornisce da sempre un servizio trasparente, economico, sicuro ed affidabile.

    Per ricevere un preventivo dei costi di adesione visita la sezione "come aderire".

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