Il D.Lgs. n.151/2005 è entrato in vigore il 13 agosto 2005 ed ha prodotto i suoi effetti sui cosiddetti "soggetti obbligati" a seguito della pubblicazione del DM 185 del 25 settembre 2007
Il 18 febbraio 2008 è partito il sistema RAEE.
Il decreto è finalizzato a prevenire la produzione di RAEE, a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero, a migliorare l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di tali apparecchiature e a ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) devono garantire una raccolta separata con obiettivi di recupero e reimpiego di componenti, materiali e sostanze, in peso medio per apparecchio, predeterminati dalla legge e rispettivamente pari a:
- 80 % e 75 %, per i grandi elettrodomestici ed i distributori automatici
- 75 % e 65 %, per le apparecchiature dell'I&CT e di consumo
- 70 % e 50 %, per i piccoli elettrodomestici, l'illuminazione, la strumentazione, i giocattoli, il fitness e gli strumenti di monitoraggio e controllo
- 80 % e 80% per le sorgenti luminose
La Direttiva UE fissa come obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.
Ai sensi del Decreto RAEE – d.lgs. n.151/2005 (articolo 3,comma 1, lettera b), si applica la seguente definizione:
"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n.22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene".
Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 151/2005) le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'Allegato I A:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:
I Produttori (fabbricanti e/o importatori) di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui spetta l’onere di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il trattamento dei RAEE mediante l’adesione ai Sistemi Collettivi.
I Comuni (o soggetti da essi delegati) che hanno il compito di mettere a disposizione dell’utenza domestica e della Distribuzione centri di raccolta idonei per il conferimento dei RAEE e di informare i consumatori sulle misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi.
I Distributori, chiamati ad organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori in ragione di uno contro uno al momento del nuovo acquisto di un’analoga apparecchiatura elettrica o elettronica.
L'obbligo da parte dei distributori al ritiro gratuito "uno contro uno" è attualmente sospeso in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto attuativo. |
I Cittadini, quali utilizzatori finali, devono consegnare i RAEE esclusivamente nei centri di raccolta predisposti dai Comuni, oppure riconsegnarli ai Distributori al momento dell’acquisto di una nuova analoga apparecchiatura elettrica o elettronica, quando entrerà in vigore il "ritiro uno contro uno" attualmente sospeso.
Per maggiori informazioni visita le sezioni dedicate: Produttori, Distributori, Utilizzatori, Enti Locali.
Il Decreto Legislativo 151/2005 prevede i seguenti soggetti istituzionali:
Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE
istituito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/05 e gestito dal Comitato di Vigilanza e Controllo, raccoglie i dati di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
| L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i "produttori" di AEE che sono operativi (attraverso l'immissione sul mercato italiano di AEE) dal 2006. A seguito dell'iscrizione viene rilasciato dal Registro un numero identificativo di iscrizione che deve essere riportato su tutti i documenti commerciali entro 30 giorni dal rilascio. |
Centro di Coordinamento (CdC RAEE)
istituzione prevista dal Decreto Legislativo 151/05 (art.13) per "l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative".
Il CdC RAEE, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi, ha il compito di coordinare i sistemi collettivi al fine di:
- garantire un servizio omogeneo di raccolta e di trattamento dei RAEE su tutto il territorio nazionale;
- assegnare in modo equo i RAEE gestiti dai Centri di Raccolta ai sistemi collettivi, affinché questi ultimi possano trattare la propria quota RAEE in condizione operative analoghe;
- essere l’unico interlocutore per i Centri di Raccolta che avranno a disposizione un portale internet per la registrazione e un call center per la raccolta delle richieste di ritiro;
- rappresentare i consorzi nei confronti di tutti gli interlocutori di riferimento (Governo, Anci, Federdistribuzione).
Per maggiori informazioni visita il sito www.cdcraee.it
Comitato di Vigilanza e Controllo
E’ un’istituzione prevista dal Decreto Legislativo 151/05 (art.15) con le funzioni di:
- gestire il Registro nazionale;
- calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori/sistemi collettivi;
- vigilare e monitorare le anomalie sull’applicazione normativa
- elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
Comitato di indirizzo
Svolge il compito di supporto del Comitato di Vigilanza e Controllo. In particolare monitora l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di Vigilanza e Controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.
| Il D.lgs 151/2005, art.13, prevede che tutte le AEE, sia domestiche che professionali, immesse sul mercato italiano, debbano essere contrassegnate dal simbolo del “cassonetto barrato” a partire dal 20 novembre 2007. Tale simbolo dovrà essere apposto in modo “visibile, leggibile e indelebile”. |
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L’art.16 del D.lgs 151/2005 elenca le seguenti sanzioni amministrative
per il Produttore che non provvede a:
- iscriversi al Registro Nazionale (www.registroaee.it): da 30.000 € a 100.000 €;
- organizzare il sistema di raccolta separata di RAEE: da 30.000 € a € 100.000 €;
- comunicare al Registro Nazionale i volumi di vendita: da 2.000 € a 20.000 €;
- fornire le informazioni sul sistema RAEE nelle istruzioni: da 2.000 € a 5.000 €;
- riportare sulle apparecchiature il simbolo "cassonetto barrato": da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;
- predisporre garanzia finanziaria per ogni nuova apparecchiatura immesse sul mercato: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;
per il Distributore che non provvede a:
- ritirare o ritirare a titolo oneroso le apparecchiature usate a fronte dell'acquisto di apparecchiature nuove in ragione di uno contro uno: da € 150 a € 400 per ciascuna apparecchiatura (disposizione non applicabile).
I produttori di apparecchiature domestiche devono ripartirsi, in proporzione alla loro quota di mercato, i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti RAEE domestici storici, cioè di tutti quei rifiuti che arrivano ai centri di raccolta comunali conferiti dagli utenti domestici.
Ai fini del sistema di gestione dei RAEE la partecipazione ad un sistema collettivo (consorzio) è obbligatoria per i produttori di AEE domestiche per adempiere ai loro obblighi relativi alla gestione dei RAEE storici.