RAEE: Legislazione

La fonte europea è:

la direttiva 2002/96/CE RAEE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE: Waste of Electric and Electronic Equipment);

la direttiva 2002/95/CE RoHS sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RoHS: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in EEE).

La norma italiana di recepimento della direttiva europea è:

il Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151.

Tale normativa prevede l'emanazione di 12 decreti attuativi.

Decreti pubblicati

  • D.M. 185 del 25 settembre 2007: Istituzione Registro Nazionale Soggetti Obbligati, Comitato di indirizzo e Centro di Coordinamento;
  • Decreto 25 settembre 2007: Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo;
  • Decreto 12 maggio 2009: Modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature di Illuminazione.

Il sistema introdotto dalla normativa è improntato sulla responsabilità dei "produttori" (ossia dei primi importatori o fabbricanti) ai quali si chiede di organizzare e finanziare la raccolta e la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che immette sul mercato.

Normativa correlata:

  • D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come modificato dal D.M. 13 maggio 2009;
  • Delibera Albo Gestori Ambientali 20 luglio 2009;
  • Legge 28 febbraio 2008 n. 31, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, che ha disposto una modifica al D.Lgs. 151/2005.

FAQ Legislazione

Quando è entrato in vigore il D.lgs 151/2005?

Il D.Lgs. n.151/2005 è entrato in vigore il 13 agosto 2005 ed ha prodotto i suoi effetti sui cosiddetti "soggetti obbligati" a seguito della pubblicazione del DM 185 del 25 settembre 2007

Il 18 febbraio 2008 è partito il sistema RAEE.

Qual è la finalità del decreto?

Il decreto è finalizzato a prevenire la produzione di RAEE, a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero, a migliorare l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di tali apparecchiature e a ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Quali sono gli obiettivi di raccolta da raggiungere a livello nazionale?

I Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) devono garantire una raccolta separata con obiettivi di recupero e reimpiego di componenti, materiali e sostanze, in peso medio per apparecchio, predeterminati dalla legge e rispettivamente pari a:

  • 80 % e 75 %, per i grandi elettrodomestici ed i distributori automatici
  • 75 % e 65 %, per le apparecchiature dell'I&CT e di consumo
  • 70 % e 50 %, per i piccoli elettrodomestici, l'illuminazione, la strumentazione, i giocattoli, il fitness e gli strumenti di monitoraggio e controllo
  • 80 % e 80% per le sorgenti luminose

La Direttiva UE fissa come obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.

Cosa si intende per “RAEE”?

Ai sensi del Decreto RAEE – d.lgs. n.151/2005 (articolo 3,comma 1, lettera b), si applica la seguente definizione:

"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n.22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene".

A quali “prodotti” si applicano le nuove disposizioni sui RAEE?

Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 151/2005) le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'Allegato I A:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

Chi sono i soggetti obbligati?

Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:

I Produttori (fabbricanti e/o importatori) di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui spetta l’onere di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il trattamento dei RAEE mediante l’adesione ai Sistemi Collettivi.

I Comuni (o soggetti da essi delegati) che hanno il compito di mettere a disposizione dell’utenza domestica e della Distribuzione centri di raccolta idonei per il conferimento dei RAEE e di informare i consumatori sulle misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi.

I Distributori, chiamati ad organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori in ragione di uno contro uno al momento del nuovo acquisto di un’analoga apparecchiatura elettrica o elettronica.

L'obbligo da parte dei distributori al ritiro gratuito "uno contro uno" è attualmente
sospeso in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto attuativo.

I Cittadini, quali utilizzatori finali, devono consegnare i RAEE esclusivamente nei centri di raccolta predisposti dai Comuni, oppure riconsegnarli ai Distributori al momento dell’acquisto di una nuova analoga apparecchiatura elettrica o elettronica, quando entrerà in vigore il "ritiro uno contro uno" attualmente sospeso.

Per maggiori informazioni visita le sezioni dedicate: Produttori, Distributori, Utilizzatori, Enti Locali.

Quali sono le Istituzioni coinvolte?

Il Decreto Legislativo 151/2005 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE
istituito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/05 e gestito dal Comitato di Vigilanza e Controllo, raccoglie i dati di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i "produttori" di AEE che sono operativi (attraverso l'immissione sul mercato italiano di AEE) dal 2006. A seguito dell'iscrizione viene rilasciato dal Registro un numero identificativo di iscrizione che deve essere riportato su tutti i documenti commerciali entro 30 giorni dal rilascio.

Centro di Coordinamento (CdC RAEE)
istituzione prevista dal Decreto Legislativo 151/05 (art.13) per "l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative".

Il CdC RAEE, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi, ha il compito di coordinare i sistemi collettivi al fine di:

  • garantire un servizio omogeneo di raccolta e di trattamento dei RAEE su tutto il territorio nazionale;
  • assegnare in modo equo i RAEE gestiti dai Centri di Raccolta ai sistemi collettivi, affinché questi ultimi possano trattare la propria quota RAEE in condizione operative analoghe;
  • essere l’unico interlocutore per i Centri di Raccolta che avranno a disposizione un portale internet per la registrazione e un call center per la raccolta delle richieste di ritiro;
  • rappresentare i consorzi nei confronti di tutti gli interlocutori di riferimento (Governo, Anci, Federdistribuzione).

Per maggiori informazioni visita il sito www.cdcraee.it

Comitato di Vigilanza e Controllo
E’ un’istituzione prevista dal Decreto Legislativo 151/05 (art.15) con le funzioni di:

  • gestire il Registro nazionale;
  • calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori/sistemi collettivi;
  • vigilare e monitorare le anomalie sull’applicazione normativa
  • elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero

Comitato di indirizzo
Svolge il compito di supporto del Comitato di Vigilanza e Controllo. In particolare monitora l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di Vigilanza e Controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

Sono previste disposizioni di etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)?

 

Il D.lgs 151/2005, art.13, prevede che tutte le AEE, sia domestiche che professionali, immesse sul mercato italiano, debbano essere contrassegnate dal simbolo del “cassonetto barrato” a partire dal 20 novembre 2007. Tale simbolo dovrà essere apposto in modo “visibile, leggibile e indelebile”.   Bidoncino Barrato

Quali sono le sanzioni per chi non ottempera?

L’art.16 del D.lgs 151/2005 elenca le seguenti sanzioni amministrative

per il Produttore che non provvede a:

  • iscriversi al Registro Nazionale (www.registroaee.it): da 30.000 € a 100.000 €;
  • organizzare il sistema di raccolta separata di RAEE: da 30.000 € a € 100.000 €;
  • comunicare al Registro Nazionale i volumi di vendita: da 2.000 € a 20.000 €;
  • fornire le informazioni sul sistema RAEE nelle istruzioni: da 2.000 € a 5.000 €;
  • riportare sulle apparecchiature il simbolo "cassonetto barrato": da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;
  • predisporre garanzia finanziaria per ogni nuova apparecchiatura immesse sul mercato: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;

per il Distributore che non provvede a:

  • ritirare o ritirare a titolo oneroso le apparecchiature usate a fronte dell'acquisto di apparecchiature nuove in ragione di uno contro uno: da € 150 a € 400 per ciascuna apparecchiatura (disposizione non applicabile). 

Quali sono i costi del sistema?

I produttori di apparecchiature domestiche devono ripartirsi, in proporzione alla loro quota di mercato, i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti RAEE domestici storici, cioè di tutti quei rifiuti che arrivano ai centri di raccolta comunali conferiti dagli utenti domestici.

E’obbligatorio partecipare ad un sistema collettivo?

Ai fini del sistema di gestione dei RAEE la partecipazione ad un sistema collettivo (consorzio) è obbligatoria per i produttori di AEE domestiche per adempiere ai loro obblighi relativi alla gestione dei RAEE storici.

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