RAEE: Distributori

Il distributore è quel soggetto che, ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE all'utilizzatore: la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e il rivenditore in genere.

Molti distributori in senso classico, ai fini del Decreto Legislativo 151/2005, sono considerati "produttore" in quanto rientra anche in tale definizione chi immette per primo sul mercato apparecchi elettronici ed è questo il caso dei distributori che importano dall’estero prodotti successivamente distribuiti presso i loro punti vendita.

Il D.lgs 151/2005 all’art 3, lett. n., definisce:

"distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);

Ai distributori vengono assegnati una serie di obblighi :

  • ritirare l'Apparecchiatura Elettrica e/o Elettronica usata (RAEE) al consumatore finale al momento dell'acquisto di una nuova equivalente, in ragione di uno a uno;
  • rendere visibile nel proprio punto vendita la “Visible Fee” o Eco-contributo RAEE, qualora il produttore abbia scelto tale opzione;
  • gestire i rifiuti del proprio punto vendita, in modo tale da facilitare il ritiro e il trasporto all'isola ecologica o centro di raccolta più vicino.
IMPORTANTE: Allo stato attuale e fino alla pubblicazione di un necessario Decreto di "semplificazione amministrativa" per i Distributori gli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/2005 non sono operanti: pertanto, il cliente finale, per il corretto smaltimento dei RAEE può essere indirizzato verso le strutture pubbliche.
 
Il distributore è tenuto ad indicare separatamente all'utilizzatore il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei RAEE storici.

In questo modo il consumatore finale conosce, in modo trasparente, il costo di riciclo del prodotto che sta acquistando.

Allo stato attuale e fino alla pubblicazione di un necessario Decreto di "semplificazione amministrativa" per i Distributori gli obblighi previsti dalla normativa, compreso quello di ritiro di una vecchia apparecchiatura a fronte dell’acquisto di una nuova, non sono operanti.

Il cliente finale, pertanto, per il corretto smaltimento dei RAEE può essere indirizzato verso le strutture pubbliche.

Anche i distributori professionali che si collocano quale figura intermedia tra la catena commerciale di vendita dell'apparecchiatura e produttore dell’apparecchiatura stessa, con funzione di collettore dei rifiuti ritirati,in attesa delle semplificazioni amministrative per il trasporto e il deposito, devono valutare con estrema cautela l'opportunità di ritirare rifiuti prodotti da terzi, viste le possibili sanzioni applicabili in sede amministrativa e penale.

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