Disassemblaggio RAEE

 

Il Decreto Legislativo 151 del 2005 stabilisce che il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ossia il Produttore) metta a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, le informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato. Tali informazioni devono indicare le diverse componenti e i materiali delle AEE nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericoloso si trovano all’interno delle apparecchiature stesse.

In sintesi il Produttore deve fornire ai gestori ambientali che ne necessitino, tutte le informazioni relative ai materiali contenuti nel RAEE, alla classificazione del rifiuto come pericoloso e non, all’identificazione dei componenti pericolosi, all’identificazione dei materiali valorizzabili, in modo da rendere più efficienti i processi di trattamento di fine vita del rifiuto grazie ad una scelta mirata delle fasi operative.

La messa in sicurezza dei RAEE, che deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni dell’allegato 3 art.4 al D.Lgs 151/05 completa le operazioni di smaltimento, tramite raccolta differenziata, di tale tipologia di rifiuto.

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